Si comunica che il Consiglio di Gestione del Fondo di Garanzia per le PMI ha deliberato di consentire il prolungamento della durata delle garanzie concesse ai sensi della Sezione 3.2 del “Quadro Temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19” (QT Covid) a imprese che risultino in stato di temporanea difficoltà.
Nello specifio si rinvia alla Circolare MCC n. 9 del 31 ottobre 2022.
Si ricorda in proposito che, a seguito della scadenza del QT Covid lo scorso 30 giugno 2022, non sono possibili incrementi dell’importo garantito o estensioni della durata delle operazioni finanziarie garantite dal Fondo ai sensi della Sezione 3.2 del medesimo Quadro (si veda in proposito la Circolare MCC n. 4 del 24 maggio 2022).
Tuttavia è stato stabilito che fanno eccezione le imprese in temporaneo stato di difficoltà (a titolo esemplificativo e non esaustivo tale stato si presenta in caso di rate scadute e non pagate, sconfinamenti, ecc.) a beneficio delle quali sarà possibile richiedere il prolungamento della durata della garanzia del Fondo anche oltre il limite massimo di 96 mesi previsti dal QT Covid stesso.
Il prolungamento sarà concesso ai sensi della Parte VI, paragrafo D, delle vigenti Disposizioni Operative del Fondo. Si ricorda che tale disciplina prevede, tra le altre condizioni, che le imprese che beneficino del prolungamento non saranno più ammissibili all’intervento del Fondo fino a quando l’operazione in oggetto non giunga a scadenza con la totale estinzione del finanziamento.