Facendo seguito alla news dello scorso 24 gennaio, si comunica che la legge di conversione del DL n. 198/2022, c.d. Milleproroghe 2023, è stata pubblicata in GU lo scorso 27 febbraio.
Oltre a confermare la proroga delle disposizioni temporanee in materia di riduzione di capitale in relazione alle perdite emerse nell’esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2022, la legge di conversione ha prorogato di un anno (dal 31 luglio 2022 al 31 luglio 2023) il termine di validità delle diposizioni temporanee in materia di svolgimento delle assemblee (di cui all’art. 106 del DL Cura Italia) (art. 3, co. 9 e 10-undecies del DL Milleproroghe 2023).
Al riguardo, si ricorda che l’articolo 106 del DL Cura Italia ha previsto:
- lo svolgimento delle assemblee di società (di capitali, cooperative e mutue assicuratrici) e di enti e l’intervento in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione, nonché l’espressione del voto per via elettronica o per corrispondenza, anche in deroga alle disposizioni statutarie;
- per le S.r.l., la facoltà di disporre l’espressione del voto mediante consultazione scritta o per consenso espresso per iscritto, anche in deroga alle disposizioni codicistiche e statutarie;
- per le società con azioni quotate (o ammesse alla negoziazione su un sistema multilaterale di negoziazione o con azioni diffuse fra il pubblico in misura rilevante) la possibilità di avvalersi dell’istituto del rappresentante designato, anche ove disposto diversamente dallo statuto.
Come chiarito in occasione della proroga disposta nel 2020 (dal DL n. 183, c.d. Milleproroghe 2021), le disposizioni si applicano alle assemblee tenute – quindi non solo convocate – entro il termine fissato dalle previsioni normative (i.e. dall’art. 106, co. 7, oggetto di proroga nel corso degli anni).