E’ disponibile un aggiornamento sugli sviluppi dell’iter legislativo della proposta di direttiva sul dovere di diligenza delle imprese ai fini della sostenibilità (Corporate Sustainability Due Diligence – COM/2022/71 – cfr. allegati).
Ricordiamo che la direttiva – nata nel contesto del Green Deal europeo e degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile delle Nazioni Unite – stabilisce una serie di obblighi a carico delle imprese destinatarie volti a individuare, prevenire e mitigare gli impatti negativi, siano essi effettivi o potenziali, sui diritti umani e sull’ambiente, causati dalle attività delle stesse imprese, da quelle delle proprie controllate e dalle attività svolte da soggetti operanti nella catena del valore con cui le stesse intrattengono un rapporto d’affari consolidato.
Per una più dettagliata illustrazione dei contenuti, si fa rinvio alla nota allegata.
Formuliamo alcune precisazioni relativamente ai doveri di diligenza sui diritti umani previsti nel testo.
Il riferimento alla nozione di “diritti umani” oggetto della direttiva è da intendersi in senso ampio, di diritti umani-sociali, come declinati, fra l’altro, nell’Allegato A del documento (cfr. all.)
L’Allegato elenca una serie di convenzioni, accordi e dichiarazioni internazionali riguardanti la tutela di diritti fondamentali e la loro violazione (rif. diritto al godimento delle risorse naturali; alla vita e alla sicurezza; divieto di tortura, di trattamento crudele e disumano; diritto ad un alloggio adeguato, diritto di beneficiare di condizioni di lavoro sicure e salubri, diritto ad un’equa retribuzione, diritto ad una durata ragionevole dell’orario lavorativo, etc.).
La Commissione europea chiarisce che gli impatti negativi, derivanti dalle attività delle società, alla cui mitigazione mirano i doveri di dovuta diligenza, comprendono, in particolare, questioni relative ai diritti umani “quali il lavoro coatto, il lavoro minorile, l’inadeguatezza delle condizioni di igiene e sicurezza sul lavoro, lo sfruttamento dei lavoratori.”
Va rilevato che l’elenco contenuto nell’Allegato non è esaustivo.
La Commissione specifica, infatti, che andrebbe inclusa nella valutazione dell’impatto negativo sui diritti umani, anche la violazione che, sebbene attenga a un divieto o ad un diritto non elencato espressamente nell’Allegato, pregiudichi direttamente un interesse giuridico tutelato da tali convenzioni, purché la società fosse ragionevolmente in grado di accertare il rischio di pregiudizio e di adottare misure adeguate per assolvere gli obblighi di diligenza ai sensi della direttiva, tenendo conto di tutte le circostanze specifiche delle sue attività, quali il settore e il contesto operativo.
Segnaliamo che BusinessEurope (BE) elaborerà, con il contributo delle federazioni imprenditoriali europee, una nota di posizionamento sulla proposta di direttiva, da trasmettere successivamente alle Istituzioni UE. A tal fine, Confindustria, attraverso i gruppi di lavoro di BE di cui è componente, sta partecipando al confronto tecnico sul testo della proposta e condividerà con BE le proprie osservazioni. Vi terremo informati sugli sviluppi.
Quanto allo stato dell’iter legislativo, la proposta di direttiva è stata recentemente approvata dalla Commissione Giuridica (JURI) del Parlamento europeo ed è attualmente all’esame del Trilogo, che si riunirà ancora due volte tra aprile e giugno 2022, sotto la Presidenza francese del Consiglio (in carica fino al 30 giugno 2022).
Per vostre eventuali osservazioni, commenti, richieste di chiarimenti con particolare riferimento agli aspetti citati, potete rivolgervi a umbertodelorenzo@gimav.it