L’Agenzia delle Entrate fornisce, mediante una FAQ, primi chiarimenti sulle modalità applicative dei crediti d’imposta riconosciuti a parziale copertura delle spese sostenute dalle imprese per l’acquisto di gas naturale e di energia elettrica.
Secondo quanto chiarito dell’AE, i crediti di imposta possono essere utilizzati in compensazione anche senza attendere la fine del trimestre di riferimento, a condizione che, nel rispetto di tutti gli altri requisiti previsti, le spese con riferimento alle quali è calcolato il credito d’imposta spettante possano considerarsi sostenute, secondo i criteri di cui all’art. 109, TUIR, nel predetto trimestre e il loro sostenimento sia documentato mediante il possesso della/e fattura/e di acquisto.