Comunichiamo che il Fondo di Garanzia per le PMI, con circolare n. 6/2023 dello scorso 17 aprile, ha previsto una temporanea deroga alle Disposizioni Operative (Parti V e VII) in merito alle previsioni in materia di procedure di controllo documentale.
Tale disciplina temporanea si è resa necessaria in relazione all’ingente mole di garanzie concesse dal Fondo nel regime emergenziale vigente a partire dalla crisi pandemica e prorogato a causa della crisi russo-ucraina e al conseguente aumento di procedure di controllo documentale sulle operazioni garantite.
In particolare, è previsto che, a seguito dell’avvio di tali procedure da parte del Fondo, la revoca dell’agevolazione non avviene nei seguenti casi:
Revoche già deliberate dal Consiglio di Gestione del Fondo. Se l’impresa beneficiaria ha inviato la documentazione richiesta, anche in parte, ovvero le proprie controdeduzioni, anche a mezzo canali diversi del Portale del Fondo e/o oltre i termini procedurali previsti dalla normativa (contenuti nelle Disposizioni operative e prorogati di tre mesi in base a quanto previsto nell’art. 13, comma 1, lettera o) del DL n. 23/2020), il Fondo procederà all’annullamento d’ufficio dei provvedimenti di revoca dell’agevolazione già deliberati dal Consiglio di Gestione e all’effettuazione di una nuova istruttoria di verifica documentale, anche attraverso la richiesta di documentazione integrativa. In tal caso è previsto un termine perentorio di 30 giorni per la risposta.
Nei casi di pagamento spontaneo già effettuato da parte delle imprese destinatarie dei provvedimenti annullati, il Fondo procederà alla restituzione degli importi corrisposti;
Revoche non ancora deliberate dal Consiglio di Gestione del Fondo. Se l’impresa beneficiaria ha inviato la documentazione richiesta, ovvero le proprie controdeduzioni, anche a mezzo canali diversi del Portale del Fondo e/o oltre i termini procedurali previsti dalla normativa, il Fondo procederà a completare l’istruttoria di verifica documentale.
Se invece l’impresa beneficiaria non ha inviato la documentazione richiesta, ovvero le proprie controdeduzioni, entro i termini procedurali, il Fondo invierà una nuova richiesta di documentazione all’impresa beneficiaria, prevedendo in tal caso un ulteriore termine perentorio di 30 giorni per la risposta;
Verifiche documentali avviate dal Fondo in data successiva ai termini di applicabilità previsti dalla normativa. Se l’impresa beneficiaria non ha inviato la documentazione richiesta entro i termini procedurali previsti, il Fondo invierà una nuova richiesta di documentazione, prevedendo in tal caso un ulteriore termine perentorio di 30 giorni per la risposta.
Per maggiori dettagli, consultare la circolare n. 6/2023 del Fondo di Garanzia per le PMI, disponibile al seguente link:
https://www.fondidigaranzia.it/normativa-e-modulistica/circolari-operative/