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Integrazione salariale – DL Alluvione – Circolare Inps n. 53 dell’8 giugno 2023

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Il Decreto Legge n. 61, “Interventi urgenti per fronteggiare l’emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023” ha previsto una serie di interventi diretti a sostenere imprese e lavoratori colpiti dagli eventi alluvionali di maggio 2023.

Tra questi interventi, l’articolo 7 dispone la concessione di un trattamento di sostegno al reddito, sotto forma di ammortizzatore sociale “unico”, a tutela sia dei datori di lavoro – costretti a sospendere l’attività a causa degli eventi alluvionali – sia dei lavoratori dipendenti del settore privato, impossibilitati a prestare attività lavorativa o a recarsi al lavoro, in conseguenza degli eventi alluvionali.

L’8 giugno l’Inps ha pubblicato la circolare n. 53 “Decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61. Disposizioni in materia di sostegno al reddito per datori di lavoro e lavoratori colpiti dall’eccezionale evento meteorologico che ha interessato in particolare la Regione Emilia-Romagna. Istruzioni operative e contabili. Variazioni al piano dei conti” e fornisce le istruzioni per richiedere il nuovo trattamento di sostegno al reddito.

Destinatari dell’ammortizzatore unico previsto dal decreto–legge n. 61/2023

Sono destinatari dell’ammortizzatore unico:

  • lavoratori subordinati del settore privato che, alla data del 1° maggio 2023, a prescindere dal Comune di residenza o di domicilio, sono impossibilitati a prestare attività lavorativa poiché la stessa si svolge presso datori di lavoro aventi sede legale/unità operative ubicate in uno dei Comuni contenuti nell’allegato n. 1 al DL. n. 61/2023 che, in conseguenza degli eventi alluvionali, hanno sospeso l’attività lavorativa;
  • lavoratori subordinati del settore privato che, alla data del 1° maggio 2023, risiedono o sono domiciliati in uno dei Comuni alluvionati e che sono impossibilitati a recarsi al lavoro presso datori di lavoro la cui attività si svolge al di fuori dei territori ricompresi nell’allegato n. 1 al DL n. 61/2023.

La medesima misura di sostegno è prevista in favore dei seguenti lavoratori agricoli:

  • lavoratori che, alla data del 1° maggio 2023, a prescindere dal Comune di residenza o di domicilio, hanno un rapporto di lavoro attivo e sono impossibilitati a prestare attività lavorativa perché la stessa si svolge in uno dei Comuni ricompresi nell’Allegato 1 al DL n. 61/2023;
  • lavoratori che, alla data del 1° maggio 2023, hanno un rapporto di lavoro attivo e sono residenti o domiciliati in uno dei Comuni ricompresi nell’Allegato 1 al DL n. 61/2023, impossibilitati a recarsi al lavoro presso datori di lavoro che svolgono attività lavorativa al di fuori dei medesimi Comuni;
  • lavoratori che, alla data del 1° maggio 2023, a prescindere dal Comune di residenza o di domicilio, non hanno ancora un rapporto di lavoro attivo e sono assunti entro e non oltre il 31 agosto 2023, impossibilitati a prestare attività lavorativa perché la stessa si svolge in uno dei Comuni ricompresi nell’Allegato 1 al DL n. 61/2023. Per tali lavoratori la misura di sostegno è riconoscibile a decorrere dalla data di assunzione;
  • lavoratori che, alla data del 1° maggio 2023, sono residenti o domiciliati in uno dei Comuni alluvionati ricompresi nell’Allegato 1 al DL n. 61/2023, che non hanno ancora un rapporto di lavoro attivo, sono assunti entro e non oltre il 31 agosto 2023 e sono impossibilitati a recarsi la lavoro presso datori di lavoro che svolgono l’attività lavorativa al di fuori dei medesimi Comuni. Per tali lavoratori la misura di sostegno è riconoscibile a decorrere dalla data di assunzione.

Riguardo alla condizione impeditiva di recarsi al lavoro, l’art. 7, co. 2, del DL n. 61/2023 prevede che la stessa sia collegata:

a)   a un provvedimento normativo o amministrativo direttamente connesso allo straordinario evento emergenziale;

b)   alla interruzione o impraticabilità delle vie di comunicazione;

c)   alla inutilizzabilità dei mezzi di trasporto;

d)   alla inagibilità della abitazione di residenza o domicilio;

e)   alle condizioni di salute di familiari conviventi;

f)    ad ulteriori avvenimenti che abbiano richiesto la presenza del lavoratore in luogo diverso da quello di lavoro, tutti ricollegabili all’evento straordinario ed emergenziale.

Per quanto concerne la documentazione a supporto delle richieste di accesso alla misura di sostegno, l’Inps precisa che relativamente alla condizione di cui alla lett. a), i datori di lavoro, in sede di compilazione della domanda, indicheranno l’esistenza di un provvedimento normativo o amministrativo (es. decreto di stato di calamità; ordinanza prefettizia o comunale) riferito alla situazione emergenziale.

In merito alle condizioni di cui alle lett. da b) a f), i datori di lavoro indicheranno di essere in possesso di idonea dichiarazione di responsabilità, prodotta dal lavoratore, attestante la tipologia di motivazione invocata.

Le suddette documentazioni dovranno essere custodite dai datori di lavoro anche ai fini delle attività di controllo sulla veridicità dei contenuti delle dichiarazioni.

Caratteristiche e regolamentazione dell’ammortizzatore unico

La circolare Inps n. 53/2023 sottolinea che la nuova misura viene erogata direttamente dall’Inps ai lavoratori dipendenti del settore privato in possesso dei requisiti sopra indicati per le giornate di sospensione dell’attività lavorativa ed è comprensiva di contribuzione figurativa.

Il nuovo ammortizzatore unico è incompatibile con tutti i trattamenti di integrazione salariale previsti dal d.lgs. n. 148/2015 e con i trattamenti di integrazione salariale previsti per l’agricoltura (ex artt. 8, l. n. 457/1972 e 21, co. 4, l. n. 223/1991). Ciò comporta che non potranno fruire del nuovo ammortizzatore sociale unico i lavoratori che, per i medesimi periodi, sono destinatari dei trattamenti ordinari soprarichiamati.

L’Inps evidenzia che i datori di lavoro che, avendo già inoltrato domanda di Cassa integrazione ordinaria, Assegno di integrazione salariale a carico del Fondo di integrazione salariale e/o dei Fondi di solidarietà bilaterali ex articolo 26 del D.lgs. n. 148/2015 nonché di Cassa integrazione speciale agricola, volessero optare per la nuova misura di sostegno di cui all’art. 7 del DL n. 61/2023, con riferimento ai medesimi periodi e agli stessi lavoratori, potranno richiedere, con la massima urgenza, alla struttura territoriale competente, l’annullamento dell’originaria istanza.

Successivamente, gli stessi dovranno presentare domanda per accedere alla nuova misura di sostegno. Le strutture territoriali, a loro volta, dovranno provvedere con la massima tempestività all’annullamento della domanda originaria, onde evitare possibili conflitti di compatibilità tra le diverse misure.

Ai fini della richiesta del nuovo ammortizzatore unico, i datori di lavoro non devono siglare alcun accordo sindacale, ferma restando la facoltà di inviare una informativa sindacale – anche dopo l’inizio della sospensione dell’attività lavorativa – alle OOSS di riferimento (cfr. art. 14 d.lgs. n. 148/2015) relativa alle cause di sospensione dell’attività lavorativa, alla durata prevedibile del periodo per cui è richiesto il nuovo ammortizzatore unico. I periodi di utilizzo dell’ammortizzatore unico non incidono, altresì, ai fini delle durate massime complessive dei trattamenti di integrazione salariale (artt. 4, 12 e 30 del d.lgs. n. 148/2015).

Non è dovuto il versamento del contributo addizionale

Natura, durata e misura dell’ammortizzatore unico

L’articolo 7 del DL n. 61/2023 prevede che il trattamento di sostegno spettante ai lavoratori dipendenti del settore privato, per le giornate di mancato svolgimento dell’attività lavorativa, sia di importo mensile pari a quello massimo previsto per le integrazioni salariali (per il 2023, il trattamento massimo è pari a €.1.321,53).

Riguardo alla durata

  • ai lavoratori subordinati del settore privato – che risiedono o sono domiciliati o lavorano presso datori di lavoro che hanno sede legale/operativa in uno dei Comuni ricompresi nell’allegato n. 1 al DL n. 61/2023 – impossibilitati a prestare attività lavorativa, la misura di sostegno è riconosciuta fino ad un massimo di 90 giornate di sospensione dell’attività lavorativa
  • ai lavoratori subordinati del settore privato – che risiedono o sono domiciliati in uno dei Comuni alluvionati – impossibilitati a recarsi al lavoro presso datori di lavoro ubicati al di fuori dei territori ricompresi nell’allegato n. 1 al DL n. 61/2023, la misura di sostegno è riconosciuta fino ad un massimo di 15 giornate di mancata prestazione dell’attività lavorativa
  • ai lavoratori agricoli che, alla data del 1° maggio 2023, risiedono o sono domiciliati ovvero lavorano presso datori di lavoro che svolgono l’attività lavorativa in uno dei Comuni alluvionati previsti nell’allegato 1 al DL n. 61/2023, la misura di sostegno è concessa, fino ad un massimo di 90 giornate di sospensione dell’attività lavorativa
  • ai lavoratori agricoli che, alla data del 1° maggio 2023, hanno un rapporto di lavoro attivo e che risiedono o sono domiciliati in uno dei Comuni alluvionati ricompresi nell’allegato 1 al DL n. 61/2023, impossibilitati a recarsi a lavoro presso datori di lavoro che operano al di fuori dei comuni alluvionati medesimi, la misura di sostegno è riconosciuta fino ad un massimo di 15 giornate di mancata prestazione di attività lavorativa,;
  • ai lavoratori agricoli che, alla data del 1 maggio 2023, erano privi di un rapporto di lavoro in essere, impossibilitati a prestare attività lavorativa perché alle dipendenze di datori di lavoro che operano in uno dei Comuni ricompresi nell’allegato 1 del DL n. 61/2023, o residenti o domiciliati nei Comuni medesimi, la misura di sostegno è concessa per un periodo pari al numero di giornate lavorate nell’anno precedente, detratte quelle lavorate nell’anno in corso, fino ad un massimo di 90. La misura di sostegno è riconoscibile a decorrere dalla data di assunzione;
  • ai lavoratori agricoli che, alla data del 1° maggio 2023, erano privi di un rapporto di lavoro attivo e che risiedono o sono domiciliati in uno dei Comuni alluvionati ricompresi nell’allegato 1 al DL n. 61/2023, impossibilitati a recarsi a lavoro presso datori di lavoro che operano al di fuori dei Comuni alluvionati medesimi, la misura di sostegno è riconosciuta fino ad un massimo di 15 giornate di mancata prestazione di attività lavorativa. La misura di sostegno è riconoscibile a decorrere dalla data di assunzione.

L’Inps evidenzia che le citate integrazioni al reddito sono erogate esclusivamente con pagamento diretto da parte dell’Istituto in favore dei lavoratori dipendenti destinatari.

Termini e modalità di invio delle domande

La norma prevede che la domanda finalizzata alla concessione della misura di sostegno sia proposta dal datore di lavoro sia nelle ipotesi di sospensione dell’attività lavorativa, sia nel caso in cui la misura di sostegno venga richiesta con riferimento ai lavoratori – residenti o domiciliati in uno dei Comuni alluvionati – impossibilitati a prestare attività lavorativa presso datori di lavoro ubicati in uno dei Comuni ricompresi nell’allegato n. 1 al DL n. 61/2023 o impossibilitati a recarsi al lavoro presso datori di lavoro ubicati al di fuori dei medesimi territori.

In merito ai termini di presentazione delle domande, al fine di contemperare le esigenze dei datori di lavoro – che possono trovarsi in condizioni di grave disagio – e dei lavoratori – che hanno necessità di ricevere un pagamento tempestivo – si prevede che le istanze siano presentate entro la fine del mese successivo a quello in cui si colloca l’inizio della sospensione dell’attività lavorativa.

L’Inps precisa che il suddetto termine non riveste carattere decadenziale ma per consentire all’Istituto la più tempestiva erogazione della misura di sostegno, è opportuno che i datori di lavoro e gli intermediari autorizzati inoltrino le domande con ogni possibile urgenza.

Riguardo alle modalità di compilazione della domanda, i datori di lavoro privati, compresi quelli agricoli, direttamente o tramite i propri intermediari delegati, dovranno compilare un flusso informativo, esclusivamente in formato .csv, contenente i dati relativi ai lavoratori interessati dalla misura.

Il file in allegato alla circolare n. 53/2023 dovrà essere trasmesso all’Inps tramite il sistema della Comunicazione Bidirezionale

Il predetto file csv potrà essere trasmesso a partire dalla data del 15 giugno 2023.

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