L’Agenzia delle Entrate, con la risposta n. 355 del 20 giugno 2023, ha precisato che, ai fini della determinazione del credito d’imposta per le imprese energivore, non rientra nella nozione di sussidio, l’analogo credito d’imposta riconosciuto per il trimestre precedente.
Ai sensi dell’articolo 6, comma 1 del DL n. 115/2022, le imprese a forte consumo di energia elettrica di cui al DM 21 dicembre 2017, ai fini dell’ottenimento del credito per le spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel terzo trimestre 2022, calcolano i costi per kWh della componente energia elettrica, “sulla base della media del secondo trimestre 2022 ed al netto delle imposte e degli eventuali sussidi”.
L’Agenzia chiarisce che non rientrano tra gli eventuali sussidi ai fini della determinazione del credito relativo al terzo trimestre 2022 (art. 6 del DL 115/2022), i crediti d’imposta energivori relativi al secondo trimestre del 2022 (art. 4 co. 1 del DL 17/2022).
L’Agenzia osserva anche che il perdurare della situazione che ha giustificato l’originario intervento normativo ha spinto il legislatore a prorogare le misure originarie nel quadro di un intervento che deve comunque considerarsi “unitario” in quanto collegato a una unitaria situazione di crisi che si è prolungata oltre l’originario orizzonte temporale.
Le disposizioni, quindi, hanno inteso introdurre un beneficio unico “a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti” dalle predette imprese per tutto il 2022 e per parte del 2023.
Le medesime conclusioni sono estensibili anche al credito d’imposta relativo all’energia autoconsumata disciplinato dall’art. 6 comma 1 del DL 115/2022.
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