Informiamo gli Associati in merito all”11° pacchetto di sanzioni contro la Russia definiti dall’Unione Europea, in attesa che vengano pubblicati in Gazzetta Ufficale
Misure commerciali
- Nuovo strumento antielusione: consentirà all’UE di limitare la vendita, la fornitura, il trasferimento o l’esportazione di determinate merci e tecnologie sanzionate verso alcuni Paesi terzi le cui giurisdizioni sono considerate a rischio continuo e particolarmente elevato di elusione. Questo nuovo strumento “antielusione” sarà una misura eccezionale e di ultima istanza quando altre misure individuali e di sensibilizzazione da parte dell’UE nei confronti dei Paesi terzi interessati non sianostate sufficienti a prevenire l’elusione.
- Estensione del divieto di transito per alcuni beni sensibili (ad esempio, tecnologie avanzate, materiali per l’aviazione) esportati dall’UE verso Paesi terzi, attraverso la Russia. Questo dovrebbe anche ridurre il rischio di elusione.
- Verranno aggiunte 87 nuove entità all’elenco di quelle che sostengono direttamente il complesso militare e industriale della Russia nella guerra contro l’Ucraina. Queste entità sono soggette a restrizioni più severe sulle esportazioni di prodotti a duplice uso e a tecnologia avanzata. Oltre alle entità russe e iraniane già presenti nell’elenco, ora sono incluse anche entità registrate in Cina, Uzbekistan, Emirati Arabi Uniti, Siria e Armenia.
- Inasprimento delle restrizioni sulle importazioni di prodotti siderurgici, richiedendo agli importatori di prodotti siderurgici sanzionati che sono stati lavorati in un Paese terzo di dimostrare che i fattori produttivi utilizzati non provengono dalla Russia.
- Divieto di vendere, concedere in licenza, trasferire o rinviare i diritti di proprietà intellettuale e i segreti commerciali utilizzati in relazione alle merci soggette a restrizioni, per evitare che le merci soggette a sanzioni siano semplicemente prodotte al di fuori dell’UE.
- Estensione del divieto di esportazione di auto di lusso a tutte le auto nuove e di seconda mano al di sopra di una certa cilindrata (> 1900 cm3) e a tutti i veicoli elettrici e ibridi.
- Un divieto totale su alcuni tipi di componenti di macchinari.
Misure sui trasporti
- Divieto assoluto di trasporto di merci verso l’UE per gli autocarri con rimorchi e semirimorchi russi. In questo modo si ridurrà l’elusione del divieto per gli operatori russi di trasporto merci su strada di trasportare merci nell’UE.
- Divieto di accesso ai porti dell’UE per le navi che effettuino trasferimenti da nave a nave sospettate di violare il divieto di importazione del petrolio russo o il tetto massimo dei prezzi del G7.
- Divieto di accesso ai porti dell’UE per le navi che non notifichino all’autorità competente, con almeno 48 ore di anticipo, un trasferimento da nave a nave che avviene all’interno della Zona Economica Esclusiva di uno Stato membro o entro 12 miglia nautiche dalla linea di base della costa di tale Stato membro.
- Divieto di accesso ai porti dell’UE per le navi che manipolino o disattivino il sistema di tracciamento della navigazione quando trasportano petrolio russo soggetto al divieto di importazione di petrolio o al limite di prezzo del G7.
Misure sull’energia
- Fine della possibilità di importare petrolio russo via oleodotto per Germania e Polonia.
- Inserimento di deroghe rigorose e molto mirate ai divieti di esportazione esistenti per consentire il mantenimento dell’oleodotto CPC (Caspian Pipeline Consortium) che trasporta il petrolio kazako nell’UE attraverso la Russia.
- Estensione dell’eccezione al tetto del prezzo del petrolio di Sakhalin per il Giappone (fino al 31 marzo 2024).
Azioni aggiuntive
- Oltre 100 ulteriori persone ed entità soggette al congelamento dei beni. Si tratta di alti ufficiali militari, responsabili delle decisioni sulla guerra, persone coinvolte nella deportazione illegale di bambini ucraini in Russia, giudici che hanno assunto decisioni politicamente motivate contro cittadini ucraini, persone responsabili del saccheggio del patrimonio culturale, uomini d’affari, propagandisti, nonché aziende informatiche russe che forniscano tecnologia e software critici all’intelligence russa, banche che operano nei territori occupati ed entità che lavorano con le forze armate russe.
Ulteriori chiarimenti
- Revisione del criterio di inserimento nell’elenco delle persone/entità impegnate a eludere le sanzioni dell’UE, comprese quelle che vanificano in modo significativo le sanzioni dell’UE.
- Aggiunta di un nuovo criterio di inclusione nell’elenco per consentire la designazione di persone ed entità che operano nel settore informatico russo con una licenza del Servizio di sicurezza federale della Federazione russa (FSB) o del Ministero dell’Industria e del Commercio russo.
- Inserimento di una deroga che consenta la vendita di diritti di proprietà in una joint venture russa co-proprietaria di un soggetto quotato.
- Inserimento di una deroga che consenta la cessione di alcuni tipi di titoli detenuti presso determinate entità quotate in borsa.
- Inserimento di alcuni chiarimenti nella disposizione sulla condivisione delle informazioni tra le autorità competenti e sul rispetto della riservatezza delle comunicazioni tra gli avvocati e i loro clienti nel contesto degli obblighi di segnalazione.
- Inserimento di una deroga che consenta la fornitura di servizi necessari per la creazione di un firewall che elimini il controllo da parte di una persona quotata sulle attività di un’entità dell’UE.
- Inserimento di una deroga per la fornitura di servizi di pilotaggio in circostanze specifiche.
Altro
- Estensione del divieto di utilizzo dei media ad altri 5 canali.
- Disposizioni aggiuntive sullo scambio di informazioni e sulla rendicontazione.
- Inserimento di una deroga temporanea per consentire la fornitura di servizi vietati che sono legalmente richiesti per la dismissione di operatori russi dall’UE.