L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la Risposta 429/2023 in tema di crediti d’imposta maturati dalle imprese c.d. ”energivore” e ricezione fattura a conguaglio costi 2022 post termine di presentazione della comunicazione ex art. 1, c. 6, del D.L. 18 novembre 2022, n. 17.
In particolare, laddove alla data di scadenza del 16 marzo 2023, il contribuente non era nelle condizioni di presentare alcuna comunicazione, non disponendo della fattura di conguaglio utile a documentare gli ulteriori costi sostenuti, la mancata comunicazione non può configurarsi come una violazione, neanche di tipo formale. La comunicazione potrà essere presentata senza la necessità di ricorrere all’istituto della remissione in bonis e quindi versare la sanzione di 250 euro stabilita.
Si allega la citata Risposta AE per ulteriori approfondimenti.