Con alcuni provvedimenti di fine anno, il Governo ha modulato diverse misure anti-Covid, tenuto conto dell’andamento dell’epidemia e di fatti rilevanti occorsi in ambito internazionale (in particolare, Cina).
Rilevano, in particolare:
- DECRETO-LEGGE 31 ottobre 2022, n. 162, convertito con modificazioni nella legge 30 dicembre 2022, n. 199 ( che, all’articolo 7, introduce, tra l’altro, modifiche ai termini previsti dall’articolo 2 del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 maggio 2022, n. 52)
- Legge 29 dicembre 2022, n. 127, legge finanziaria per il 2023 (art. 1, comma 306)
- Ordinanza Ministero della salute 28 dicembre 2022 che dispone misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’epidemia da COVID-19 concernenti gli ingressi dalla Cina
- Circolare n. 51786 del 29 dicembre 2022 del Ministero della salute (aggiornata con successiva circolare n. 1 del 1° gennaio 2023 che individua gli Interventi in atto per la gestione della circolazione del SARS-CoV-2 nella stagione invernale 2022-2023
- Ordinanza 29 dicembre 2022 del Ministero della salute che proroga alcune misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’epidemia da COVID-19 concernenti l’utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie nelle strutture sanitarie e socio-assistenziali
- Circolare n. 51961 del 31 dicembre 2022 del Ministero della salute che aggiorna le modalità di gestione dei casi e dei contatti stretti di caso COVID-19.
Gli interventi in atto per la gestione della circolare del covid nella stagione invernale 2022-2023
Con le circolari n. 51786 del 29 dicembre 2022 e n. 1 del 1° gennaio 2023, il Ministero della salute rappresenta il quadro attuale nel quale si colloca il sistema degli interventi contro la diffusione del covid.
Il Ministero evidenzia, innanzitutto, che, nonostante il trend dei contagi sia in diminuzione, il recente incremento della circolazione dei casi di COVID-19 nella Repubblica Popolare Cinese rende incerta la dinamica globale e dunque anche nazionale, in relazione alla possibile emergenza e diffusione di nuove varianti e merita la dovuta attenzione.
Il Ministero, quindi, sollecita l’attenzione sull’incrocio dei possibili fattori critici, quali le caratteristiche del virus nella stagione fredda (per la possibile comparsa di nuove varianti), il grado di adesione alla campagna vaccinale, il soggiorno in ambienti chiusi, la co-circolazione dei normali virus respiratori, il grado di immunità o suscettibilità della popolazione all’infezione o alla malattia grave, la mobilità della popolazione, gli effetti a lungo termine del virus.
Tutti elementi che rilevano anche nella gestione del rapporto di lavoro e delle misure aziendali contro la diffusione del covid.
Infatti, i due documenti si soffermano, in particolare, sull’uso dei dispositivi di protezione individuale, sul “lavoro domiciliare”, sulla riduzione delle aggregazioni di massa e sulla ventilazione degli ambienti chiusi.
Tutte misure presenti nel Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus sars-cov-2/covid-19 negli ambienti di lavoro del 30 giugno 2022 che, laddove volontariamente attuato, continua a garantire il rispetto delle previsioni dell’art. 2087 cc.
Il progressivo venir meno dell’obbligo vaccinale e del green pass
Il Decreto-legge 162/2022, in particolare:
- modificando il decreto-legge 44/2021, dispone la cessazione dell’obbligo vaccinale per le categorie interessate (lavoratori che operano nei settori sanitario, sociosanitario e socioassistenziale) e la sospensione fino al 30 giugno 2023 dei procedimenti sanzionatori (art. 7, commi 1 e 1bis)
- abroga le disposizioni del decreto-legge 44/2021 e 52/2021 concernenti il cd green pass per l’accesso ad alcune strutture[1] (art. 7ter)
Uso delle mascherine nelle strutture sanitarie
Con l’ordinanza del Ministro della salute del 29 dicembre 2022, viene prorogata fino al 30 aprile 2023 la precedente ordinanza del 31 ottobre 2022, che disponeva l’obbligo di uso delle mascherine da parte dei lavoratori e dei visitatori delle strutture sanitarie[2].
Questi obblighi sono stati estesi anche ad ambulatori e studi medici (come precisato in premessa all’ordinanza del 29 dicembre 2022).
Isolamento e autosorveglianza
Con l’art. 7quater, il DL 162/2022 si modifica la disciplina su isolamento (per i positivi) e autosorveglianza (per i contatti stretti) contenuta nell’art. 10ter del decreto-legge 52/2021, come spiegato nella circolare del Ministero della salute n. 51961 del 31 dicembre 2022:
- Isolamento per i soggetti positivi (fermo restando il divieto di mobilità dalla propria abitazione o dimora (art. 10ter, comma 1, DL 52/2021):
- per chi è stato sempre asintomatico: l’isolamento potrà terminare dopo 5 giorni dal primo test positivo, a prescindere dall’effettuazione del test antigenico o molecolare (per effetto dell’abrogazione della parte finale dell’art. 10ter, comma 2 del DL 52/2021) .
- Inoltre, per chi è stato sempre asintomatico: l’isolamento potrà terminare anche prima dei 5 giorni qualora un test antigenico o molecolare effettuato presso struttura sanitaria/farmacia risulti negativo
- per coloro che non presentano comunque sintomi da almeno 2 giorni: l’isolamento potrà terminare dopo 5 giorni dalla comparsa dei sintomi, a prescindere dall’effettuazione del test antigenico o molecolare (non è invece prevista l’anticipazione della fine dell’isolamento con l’effettuazione del tampone come nel caso di chi è sempre stato asintomatico)
- per i casi sintomatici, si ricorda che la circolare n. 37615 del 31 agosto 2022 del Ministero della salute (espressamente richiamata dalla circolare n. 51961/2022) prevede che, laddove questi soggetti risultino asintomatici da almeno 2 giorni, l’isolamento potrà terminare dopo 5 giorni, purché venga effettuato un test, antigenico o molecolare, che risulti negativo, al termine del periodo d’isolamento. In caso di positività persistente, si potrà interrompere l’isolamento al termine del 14° giorno dal primo tampone positivo, a prescindere dall’effettuazione del test.
- per i soggetti immunodepressi: l’isolamento potrà terminare dopo un periodo minimo di 5 giorni, ma sempre necessariamente a seguito di un test antigenico o molecolare con risultato negativo.
Per quanto riguarda la riammissione al lavoro dei lavoratori immunodepressi, si ritiene che tale status non sia conoscibile da medico competente se non a seguito di apposita dichiarazione del lavoratore, alla quale consegue la tutela che la legge ed il Protocollo, laddove volontariamente adottato, assicurano a tale condizione.
- per gli operatori sanitari: se asintomatici da almeno 2 giorni, l’isolamento potrà terminare non appena un test antigenico o molecolare risulti negativo.
- per i cittadini che abbiano fatto ingresso in Italia dalla Repubblica Popolare Cinese nei 7 giorni precedenti il primo test positivo: potranno terminare l’isolamento dopo un periodo minimo di 5 giorni dal primo test positivo, se asintomatici da almeno 2 giorni e negativi a un test antigenico o molecolare.
- Inoltre, con riferimento all’uso della mascherina FFP2 a completamento del periodo di isolamento, la circolare 51961/2022:
- rende obbligatorio, al termine dell’isolamento, l’uso di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 fino al 10° giorno dall’inizio della sintomatologia (per i sintomatici) o dal primo test positivo (nel caso degli asintomatici)
- raccomanda comunque, sia nel caso dei soggetti sintomatici che asintomatici, di evitare – al termine dell’isolamento – il contatto con persone ad alto rischio e/o ambienti affollati. Queste precauzioni possono essere interrotte in caso di negatività a un test antigenico o molecolare.
Con riferimento al rientro al lavoro dopo l’infezione da covid, si ricorda che, secondo il Protocollo 30 giugno 2022, “la riammissione al lavoro dopo l’infezione da virus SARS-CoV-2/COVID-19 avverrà secondo le modalità previste dall’art. 4 del decreto legge 24 marzo 2022 n. 24 convertito in legge 19 maggio 2022 n. 52 e dalla circolare del Ministero della salute n. 19680 del 30 marzo 2022”.
E si rammenta anche che, a settembre 2022, il Ministero della salute aveva precisato che “già dall’inizio della pandemia, le disposizioni in ambito lavorativo hanno seguito una loro specificità per fini di tutela e di prudenza richiesti dalle parti sociali e, in taluni contesti anche da alcune categorie di lavoratori (fragili, malati cronici etc..). Parimenti, anche la circolare 37615 DGPREV del 31.08.2022 dispone procedure per la popolazione e non entra nel merito del contesto lavorativo. Per quest’ultimo rimangono valide, salvo diverse future disposizioni, le modalità definite dai protocolli”.
Il richiamato articolo 4 del DL 24/2022, che modifica l’art. 10ter del DL 52/2021, ad oggi non presenta più l’indicazione del tampone finale. Si ritiene, quindi – secondo approccio condiviso dal Ministero della Salute, consultato per le vie brevi – che per il ritorno al lavoro (a meno che non vi sia stato ricovero ospedaliero), il datore di lavoro non possa più richiedere la produzione del tampone con esito negativo.
Si ricorda, tuttavia, che il datore di lavoro, secondo il Protocollo (art. 1 – Informazione), informa chiunque entri nel luogo di lavoro in ordine all’impegno di rispettare tutte le disposizioni delle Autorità sanitarie e del datore di lavoro nel fare accesso in azienda.
Tra queste, ovviamente, il rispetto delle procedure relativi alla gestione dell’isolamento e della autosorveglianza descritte nella richiamata circolare n. 51961/2022.
Da questo punto di vista, poiché la circolare raccomanda comunque di evitare, tra l’altro, ambienti affollati, si ritiene che il lavoratore che rientra al termine dell’isolamento, in assenza di untampone negativo (la cui effettuazione si ritiene essere rimessa alla scelta del soggetto interessato e non possa essere imposta dal datore di lavoro), sia tenuto ad informare il datore di lavoro (attraverso il medico competente) in ordine alla necessità di evitare tali ambienti, anche attraverso il lavoro agile, ove possibile, quale strumento di prevenzione del contagio. Lo stesso dicasi nel caso di compresenza con un soggetto “ad alto rischio” (locuzione che appare riferibile anche ai soggetti fragili).
- Autosorveglianza in caso di contatto stretto con casi confermati positivi al covid (regolata dall’art. 10ter del DL 52/2021, modificato dal DL 162/2022)
- per coloro che hanno avuto contatti stretti con soggetti confermati positivi al SARS-CoV-2, è applicato il nuovo regime dell’autosorveglianza:
- fino al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto stretto, è obbligatorio indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2, al chiuso o in presenza di assembramenti.
- se durante il periodo di autosorveglianza si manifestano sintomi suggestivi di possibile infezione da Sars-Cov-2, è raccomandata l’esecuzione immediata di un test antigenico o molecolare per la rilevazione di SARS-CoV-2.
- gli operatori sanitari devono eseguire un test antigenico o molecolare su base giornaliera fino al quinto giorno dall’ultimo contatto con un caso confermato.
Soggetti in ingresso dalla Cina
Il recente incremento dei casi di covid in Cina, fonte di preoccupazione internazionale, ha determinato la necessità di adottare misure adeguate di prevenzione con l’ordinanza del Ministro della salute del 28 dicembre 2022, sopra richiamata.
Queste le misure indicate nel provvedimento:
a) obbligo di presentazione al vettore all’atto dell’imbarco e a chiunque sia deputato ad effettuare i controlli, della certificazione di essersi sottoposti, nelle settantadue ore antecedenti l’ingresso nel territorio nazionale, ad un test molecolare, o, nelle quarantotto ore antecedenti, ad un test antigenico effettuati per mezzo di tampone con risultato negativo;
b) obbligo di sottoporsi ad un test antigenico, da effettuarsi per mezzo di tampone, al momento dell’arrivo in aeroporto, ovvero, qualora ciò non fosse possibile, entro quarantotto ore dall’ingresso nel territorio nazionale presso l’azienda sanitaria locale di riferimento;
c) in caso di esito positivo del test antigenico, obbligo di sottoporsi immediatamente ad un test molecolare ai fini del successivo sequenziamento e ad isolamento fiduciario nel rispetto della normativa vigente;
d) obbligo di effettuare un ulteriore test antigenico o molecolare con esito negativo per porre termine al periodo di isolamento.
Sul piano del rapporto di lavoro, si ritiene che, in ogni caso, sia quindi richiesta la certificazione di negatività del tampone.
Lavoratori fragili e lavoro agile
La recente legge di bilancio per il 2023 (L. 29 dicembre 2022, n. 197) al comma 306 dispone, fino al 31 marzo 2023, per i lavoratori dipendenti pubblici e privati affetti dalle patologie e condizioni individuate dal Decreto interministeriale del 4 febbraio 2022 (nessuna proroga è prevista per i genitori con figli under 14) il datore di lavoro assicura lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile anche attraverso l’adibizione a diversa mansione compresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi di lavoro vigenti, senza alcuna decurtazione della retribuzione in godimento. Resta ferma l’applicazione delle disposizioni dei relativi contratti collettivi nazionali di lavoro, ove più favorevoli.
Per le modalità e tempi della relativa comunicazione, si rinvia al comunicato del Ministero del lavoro del 31 dicembre 2022.
Non viene prevista alcuna misura per le ipotesi nelle quali le persone fragili sono adibite a mansioni per le quali non è possibile svolgere la prestazione lavorativa in modalità agile.
[1] Strutture di ospitalità, lungodegenza, residenze sanitarie assistite (RSA), hospice, strutture riabilitative e strutture residenziali per anziani, anche non autosufficienti, strutture residenziali di cui all’art. 44 del D.P.C.M. di aggiornamento dei LEA del 12 gennaio 2017 (ricoveri per: prestazioni di riabilitazione intensiva diretta al recupero di disabilità importanti; prestazioni di riabilitazione estensiva a soggetti disabili non autosufficienti; prestazioni di lungodegenza post-acuzie a persone non autosufficienti).
[2] Strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali, comprese le strutture di ospitalità e lungodegenza, le residenze sanitarie assistenziali, gli hospice, le strutture riabilitative, le strutture residenziali per anziani, anche non autosufficienti, e comunque le strutture residenziali di cui all’art. 44 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017.