L’acconto dell’imposta sulla rivalutazione del fondo TFR, da versare entro il 16 dicembre di ciascun anno, può essere determinato, anziché ricorrendo al metodo storico, sulla base del calcolo della rivalutazione che presumibilmente sarà accantonata al fondo TFR nell’anno in corso.
Con riferimento alla rivalutazione 2023, il sostituto di imposta potrà, quindi, valutare di procedere a determinare l’acconto sulla base del calcolo della rivalutazione che presumibilmente sarà accantonata al fondo TFR 2023 (e, cioè, tenendo conto dell’incremento indice Istat dei prezzi al consumo per FOi che si presume verrà conseguito a dicembre 2023, in luogo dell’utilizzo dell’incremento storico del medesimo indice registrato a dicembre 2022); ciò eviterà l’emersione di un credito in sede di saldo nel 2024.
Il chiarimento, sollecitato anche da Confindustria, è stato reso noto dall’Agenzia delle Entrate con la pubblicazione, in data odierna, della risoluzione n. 68/E (qui allegata).